CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo I

Art. 8

Tutela del nome per ragioni familiari.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-8

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