CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I
Art. 4
Commorienza.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-4