CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo I

Art. 1

Capacità giuridica.

In vigore dal 10 nov 1944
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1

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