CODICE CIVILE › Libro PRIMO › Titolo I
Art. 1 Capacità giuridica.
In vigore dal 10 nov 1944 Copia link Testo vigente Testo annotatoLa capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 21/10/1944 al 09/11/1944 · D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287: ha confermato con l'art. 3, comma 3 l'abrogazione del comma 3 dell'art. 1. dal 09/02/1944 al 20/10/1944 · D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 252: ha confermato con l'art. 1, comma 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26 allegato l'abrogazione del terzo comma dell'art. 1. dal 19/04/1942 al 08/02/1944 · L. 5 maggio 1949, n. 178: ,convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105 ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione del comma terzo dell'art. 1. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360