CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I
Art. 2
Maggiore età. Capacità di agire.
In vigore dal 10 mar 1975
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2