Art. 2 · Maggiore età. Capacità di agire.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo I

Art. 2

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Maggiore età. Capacità di agire.

In vigore dal 10 mar 1975
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2