CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo I

Art. 6

Diritto al nome.

In vigore dal 19 apr 1942
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-6

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