Art. 6
Diritto al nome.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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Diritto al nome.
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La disposizione stabilisce che ciascuna persona ha il diritto di avere e utilizzare il nome che le viene assegnato secondo la legge. Il nome è composto sia dal prenome (il nome proprio) sia dal cognome. Per garantire certezza e ordine, non è consentito modificare, integrare o correggere il nome a proprio piacimento. Qualsiasi cambiamento, aggiunta o rettifica può avvenire solo nelle ipotesi e seguendo le precise formalità espressamente previste dalla legge.
La norma tutela l'identità personale di ogni individuo garantendo il diritto a essere identificati tramite il proprio nome stabilito dalla legge e preservandone la stabilità.
La norma si applica a ogni persona, riconoscendo a chiunque il diritto al proprio nome.
Un cittadino desidera aggiungere un secondo prenome o modificare il proprio cognome sui documenti ufficiali. Per farlo non può agire autonomamente, ma deve seguire le specifiche procedure e i casi previsti dalla legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.