CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I
Art. 3
AbrogatoCapacità in materia di lavoro.
In vigore dal 19 apr 1942 al 9 mar 1975
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'età inferiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-3