CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I
Art. 6
37 / 3000Diritto al nome.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-6