CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I
Art. 1
32 / 3261Capacità giuridica.
In vigore dal 10 nov 1944
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1