Art. 15 · Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 15

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Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
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