Art. 15 · Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II

Art. 15

46 / 3280

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-15