CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II›Capo II
Art. 24
55 / 3261Recesso ed esclusione degli associati.
In vigore dal 19 apr 1942
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-24