Art. 24 · Recesso ed esclusione degli associati.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IICapo II

Art. 24

55 / 3261

Recesso ed esclusione degli associati.

In vigore dal 19 apr 1942
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-24