CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2305

Creditore particolare del socio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2305

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