CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2304
Responsabilità dei soci.
In vigore dal 19 apr 1942
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2304