CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2302
Scritture contabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2302