CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2303

Limiti alla distribuzione degli utili.

In vigore dal 19 apr 1942
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2303

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