CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2301
Divieto di concorrenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2301