CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2301

Divieto di concorrenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2301

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