Art. 2298
Rappresentanza della società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2298
Rappresentanza della società.
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L'amministratore che rappresenta la società può compiere tutti gli atti che rientrano nelle attività previste dall'oggetto sociale. L'atto costitutivo o una procura possono però limitare questi poteri. Tali limitazioni non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non siano state iscritte nel registro delle imprese o non si provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza.
La norma definisce i poteri di rappresentanza degli amministratori per tutelare i terzi che entrano in contatto con la società e garantire la certezza dei traffici giuridici.
Si applica agli amministratori con potere di rappresentanza della società e ai terzi che stipulano atti o contratti con essi.
Un amministratore con poteri di rappresentanza acquista dei macchinari utili all'attività sociale, nonostante i soci avessero limitato le sue spese nell'atto costitutivo. Se tale limite non è stato iscritto nel registro delle imprese e il venditore non ne era a conoscenza, la società non può opporgli la limitazione per annullare l'acquisto.
Iscrizione delle limitazioni al potere di rappresentanza nel registro delle imprese per renderle opponibili ai terzi; in mancanza, inopponibilità delle stesse ai terzi salvo prova della loro conoscenza.
La Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, comma 1) ha abrogato il secondo comma dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.