CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo III
Art. 2298
2468 / 3261Rappresentanza della società.
In vigore dal 9 dic 2000
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2298