Art. 2298 · Rappresentanza della società.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2298

2468 / 3261

Rappresentanza della società.

In vigore dal 9 dic 2000
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2298