CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo III

Art. 2293

Norme applicabili.

In vigore dal 19 apr 1942
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2293

In sintesi

L'articolo indica chiaramente come è regolata la società in nome collettivo. In primo luogo, a questa tipologia societaria si applicano le regole contenute nel capo dedicato espressamente alla società in nome collettivo. Se per una specifica situazione tali norme non prevedono alcuna disposizione, si applicano in via sussidiaria le regole del capo precedente.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce la disciplina applicabile alla società in nome collettivo, definendo l'ordine di prevalenza tra le regole specifiche del proprio capo e quelle generali previste nel capo precedente.

A chi si applica

La norma si applica direttamente a tutte le società in nome collettivo e a coloro che ne fanno parte o vi interagiscono.

Esempio pratico

Se sorge una questione riguardante la gestione di una società in nome collettivo e le disposizioni del capo dedicato non regolano espressamente quel caso, i soci e l'interprete faranno riferimento alle norme del capo precedente per trovare la disciplina corretta.

Domande frequenti

Quali norme regolano principalmente la società in nome collettivo?La società in nome collettivo è regolata in via principale dalle norme contenute nel capo a essa dedicato.
Cosa accade se le norme del capo specifico non regolano un determinato aspetto?Qualora le norme di questo capo non dispongano, trovano applicazione le norme del capo precedente.
Le norme del capo precedente si applicano sempre alla società in nome collettivo?Si applicano solo per gli aspetti su cui le norme del capo relativo alla società in nome collettivo non dispongono.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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