Art. 2290
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2290
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.
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Quando un socio cessa di far parte della società, sia lui che i suoi eredi continuano a rispondere dei debiti sociali sorti fino al momento dello scioglimento del rapporto. L'uscita del socio deve essere comunicata ai terzi attraverso mezzi idonei. Se questa comunicazione non avviene, l'avvenuto scioglimento non può essere fatto valere contro i terzi che non ne erano a conoscenza senza loro colpa.
La norma tutela i terzi creditori e definisce i limiti temporali della responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi per i debiti della società. Inoltre, garantisce la certezza dei rapporti giuridici imponendo che l'uscita dalla società sia resa nota all'esterno.
Si applica al socio il cui rapporto con la società si è sciolto, ai suoi eredi e ai terzi che entrano in contatto o hanno crediti verso la società.
Un socio decide di recedere da una società in data 1° marzo, ma la società non comunica l'evento ai propri fornitori. Se il socio o i suoi eredi vengono chiamati a pagare debiti contratti prima del 1° marzo ne rispondono pienamente; risponderanno anche dei debiti successivi verso quei fornitori che hanno continuato a contrattare ignorando incolpevolmente il recesso.
Obbligo di portare lo scioglimento a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la conseguenza è l'inopponibilità dello scioglimento ai terzi che lo hanno ignorato senza colpa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.