Art. 2286
Esclusione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2286
Esclusione.
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La norma elenca i casi in cui un socio può essere escluso dalla società. Ciò può accadere per gravi inadempimenti dei doveri di legge o di contratto, oppure in caso di interdizione, inabilitazione o condanna con interdizione dai pubblici uffici. Inoltre, è prevista l'esclusione per chi non può più svolgere l'attività lavorativa conferita o se il bene conferito in godimento o in proprietà perisce senza colpa degli amministratori prima del passaggio di proprietà.
La norma tutela la società e gli altri soci consentendo di allontanare chi non rispetta gli accordi societari o si trova nell'impossibilità di fornire l'apporto promesso. Serve a garantire il corretto funzionamento dell'attività comune.
Si applica ai soci di società e alla compagine sociale nei casi di inadempimento, incapacità o perdita dei beni conferiti.
Un socio si è impegnato a conferire un furgone per l'attività sociale, ma il mezzo viene distrutto in un incendio fortuito prima che la proprietà passi alla società. In questa situazione, gli altri soci possono decidere di escluderlo dalla compagine sociale non avendo la società acquisito il bene promesso.
Conseguenza prevista: esclusione del socio dalla società al verificarsi dei presupposti indicati.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.