CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2283

Ripartizione di beni in natura.

In vigore dal 19 apr 1942
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2283

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