CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV
Art. 2279
Divieto di nuove operazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2279