CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2279

Divieto di nuove operazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2279

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