CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV
Art. 2276
Obblighi e responsabilità dei liquidatori.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2276