Art. 2276 · Obblighi e responsabilità dei liquidatori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2276

2446 / 3261

Obblighi e responsabilità dei liquidatori.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2276