CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2281

Restituzione dei beni conferiti in godimento.

In vigore dal 19 apr 1942
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2281

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