Art. 2281 · Restituzione dei beni conferiti in godimento.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV

Art. 2281

2451 / 3280

Restituzione dei beni conferiti in godimento.

In vigore dal 19 apr 1942
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2281