CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV
Art. 2282
Ripartizione dell'attivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2282