CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2277

Inventario.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2277

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