CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. IV

Art. 2273

Proroga tacita.

In vigore dal 19 apr 1942
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2273

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