CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. IV
Art. 2273
Proroga tacita.
In vigore dal 19 apr 1942
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2273