CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 2268
Escussione preventiva del patrimonio sociale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2268