CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 2266
Rappresentanza della società.
In vigore dal 19 apr 1942
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2266