CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2265

Patto leonino.

In vigore dal 19 apr 1942
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2265

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo