CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2260
Diritti e obblighi degli amministratori.
In vigore dal 19 apr 1942
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2260