CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2255
Conferimento di crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall' per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2255