CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2254
Garanzia e rischi dei conferimenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2254