CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2256

Uso illegittimo delle cose sociali.

In vigore dal 19 apr 1942
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2256

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo