Art. 2256 · Uso illegittimo delle cose sociali.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II

Art. 2256

2426 / 3280

Uso illegittimo delle cose sociali.

In vigore dal 19 apr 1942
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2256