CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2256
2426 / 3261Uso illegittimo delle cose sociali.
In vigore dal 19 apr 1942
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2256