CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2261
Controllo dei soci.
In vigore dal 19 apr 1942
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2261