Art. 2257
Amministrazione disgiuntiva.
Le tue annotazioni
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Amministrazione disgiuntiva.
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In mancanza di accordi diversi tra le parti, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio in modo autonomo e disgiunto dagli altri. Tuttavia, l'istituzione degli assetti organizzativi previsti dalla legge spetta esclusivamente a chi riveste il ruolo di amministratore. Se l'amministrazione è disgiuntiva, ogni socio amministratore può opporsi a una specifica operazione decisa da un altro socio, purché lo faccia prima che sia portata a compimento. In presenza di un'opposizione, la decisione finale spetta alla maggioranza dei soci, calcolata in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno.
La norma mira a garantire rapidità ed efficienza nella gestione della società consentendo ai soci di agire singolarmente, tutelando al contempo l'interesse comune attraverso il diritto di veto preventivo e la decisione a maggioranza in caso di contrasti.
Si applica ai soci e ai soci amministratori delle società in cui opera il regime di amministrazione disgiuntiva.
In una società con tre soci in regime disgiuntivo, il socio amministratore Marco decide di acquistare un nuovo macchinario. Prima che il contratto venga firmato, la socia amministratrice Giulia esercita formalmente il proprio diritto di opposizione all'acquisto. A quel punto, l'operazione viene sospesa e tutti i soci sono chiamati a votare, decidendo a maggioranza in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
L'istituzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 2086, secondo comma, deve essere curata esclusivamente dagli amministratori; l'opposizione a un'operazione deve essere esercitata prima che la stessa sia compiuta.
Il primo comma dell'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 377, comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (articolo 40, comma 1), introducendo la competenza esclusiva degli amministratori per l'istituzione degli assetti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.