CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2257
2427 / 3261Amministrazione disgiuntiva.
In vigore dal 20 nov 2020
L'istituzione degli assetti di cui all', secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2257