Art. 2257 · Amministrazione disgiuntiva.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2257

2427 / 3261

Amministrazione disgiuntiva.

In vigore dal 20 nov 2020
L'istituzione degli assetti di cui all', secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2257