CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. II

Art. 2259

Revoca della facoltà di amministrare.

In vigore dal 19 apr 1942
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2259

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