CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 2264
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall' e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione.
L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2264