CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo IISez. III

Art. 2269

Responsabilità del nuovo socio.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2269

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