CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 2270
Creditore particolare del socio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2270