CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 2271
Esclusione della compensazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2271