CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 2252
Modificazioni del contratto sociale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2252