CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo I

Art. 2248

Comunione a scopo di godimento.

In vigore dal 19 apr 1942
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2248

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