CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo I
Art. 2248
Comunione a scopo di godimento.
In vigore dal 19 apr 1942
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2248