CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II
Art. 2243
Periodo di riposo.
In vigore dal 27 feb 1969
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2243