CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II
Art. 2241
Periodo di prova.
In vigore dal 19 apr 1942
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2241